©2022 Prex Eucharistica.Org | Tutti i diritti riservati | Cookies
    Cerca

Esegesi rubricale (n. 3)

Dire o non dire il Nome dei Defunti nella Preghiera Eucaristica ?


Rispondendo alle tesi della riforma protestante che contestavano il carattere sacrificale della messa, la fede tridentina precisa che «essa viene legittimamente offerta, secondo la tradizione degli Apostoli, [...] anche per i Defunti in Cristo, non ancora pienamente purificati» (DS 1743). Il riferimento alla tradizione trova una conferma significativa nel testamento di santa Monica, che – prima di morire – così parla ai suoi due figli: «Questo solo vi chiedo: che vi ricordiate di me all’altare di Dio, dovunque vi troverete» (Agostino, Confessioni 9,11).

Che cosa significa ricordarci dei nostri morti all’altare di Dio, se non ricordarne a Dio i nomi nel prolungamento dell’epiclesi sui comunicanti?

Infatti, con l’intercessione per i Defunti l’assemblea celebrante altro non chiede per i suoi Defunti se non ciò che ha appena richiesto per se stessa, e cioè che anch’essi siano trasformati escatologicamente, ossia sempre più, «in un solo corpo».

Dobbiamo riconoscere che i Defunti, non essendo più in grado di rivolgere personalmente a Dio questa domanda che implica l’effettiva partecipazione al corpo sacramentale, si trovano in posizione debole.

Per questo noi veniamo in soccorso alla loro debolezza e, sostituendoci amorevolmente alla loro bocca non più in grado di comunicare, domandiamo per essi, attraverso la nostra comunione di suffragio, quella trasformazione escatologica che ardentemente attendono.

Un’antica e ininterrotta tradizione consente al celebrante di pronunciare il nome di quel Defunto o di quei Defunti che sono oggetto di una particolare commemorazione.

La consuetudine di pronunciare sacralmente il loro nome è densa di significato teologico.

Nella normativa liturgica essa non conosce esclusione di giorni, in quanto si adatta perfettamente anche alla domenica, giorno memoriale della risurrezione.

Coloro che propendono oggi per escludere del tutto la proclamazione del nome dei Defunti di domenica – e per ridurla al minimo nei giorni feriali – sostengono che l’antica prassi della Chiesa romana non ammetteva tale commemorazione nei giorni festivi. Si tratta di un’argomentazione speciosa, che non regge al vaglio dei documenti.

Naturalmente, se è importante sensibilizzare i sacerdoti perché pongano ogni diligenza nel pronunciare sempre il nome del Defunto, occorre in pari tempo educare i fedeli a non assolutizzarne la proclamazione e a comprendere che, se anche per ragioni contingenti il nome è stato omesso, oppure anche se si è prodotto accidentalmente un errore nella sua proclamazione, ciò non riduce minimamente per il loro Defunto l’entità della trasformazione «in un solo corpo».

Poiché il Canone Romano (insieme alla PE Pro variis necessitatibus e alla PE Cum Pueris II) presenta, nel Memento dei Defunti, la dizione N. et N. (che sta per Nomina) – mentre le PE II e III la contemplano unicamente nella specifica intercessione aggiuntiva –, molti si domandano: è lecito o no inserire il nome (o i nomi) in quelle PE (eg: la IV) che non hanno la dizione N. et N.?

Propongo pertanto una serie di riflessioni in proposito.

1) Le rubriche sono come i canoni del CJC, cioè sono soggette a esegesi interpretativa (come del resto la stessa Scrittura e i documenti del magistero). Bisogna ammettere che anche per le rubriche, come del resto per gli altri ambiti, l’interpretazione può avere sfumature diverse, a seconda della partenza e dei presupposti di chi si accinge a interpretare.

2) Molti, partendo dalla materialità del testo rubricale, propongono considerazioni che tendono a chiudere e a limitare il dettato della normativa rubricale. Non mi sembra questa la via buona. Gli stessi canonisti ci ricordano che, quando il canone è aperto, non bisogna chiuderlo con un’interpretazione restrittiva.

3) Per quel che concerne la possibilità di pronunciare il nome del defunto nella preghiera eucaristica, partendo dalla teologia dell’intercessione per i Defunti, ritengo che in tutte le preghiere eucaristiche esista tale possibilità.

4) Il fatto che nell’intercessione dei Defunti ci sia o non ci sia la dizione “N. e N.” è puramente redazionale, e dipende unicamente da quel redattore o quei redattori che hanno messo mano al testo – si potrebbe quasi dire – al momento dell’impaginazione.

5) Inoltre penso che una cosa è aggiungere i nomi (eg: nella PE III) dopo le parole “Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti”, mentre altra cosa è utilizzare l’intercessione specifica. Penso che l’opportunità di utilizzare o meno l’intercessione specifica debba essere lasciato al celebrante. Si tratta pure di non appesantire la celebrazione con queste formule che sono veramente riuscite (cf la PE III); ma non bisogna abusarne con una non giustificata frequenza.

6) Come risposta all’obiezione di quelli che vorrebbero escludere la possibilità di pronunciare il nome del Defunto di domenica, appellandosi alla storia redazionale del canone romano, posso rinviare all’indagine che ho esposto in Preghiere eucaristiche per la Chiesa di oggi, pp. 225-246 (La proclamazione dei nomi nel Memento dei Defunti: prassi limitativa o tradizione eucologica aperta?).

7) Al fine di sensibilizzare i celebranti alla bellezza della proclamazione del nome (e tranquillizzarli a livello rubricale) non si potrebbe in occasione della 3a edizione del Messale Romano-Italiano dotare della dizione N. e N. il Memento dei Defunti di ogni Preghiera Eucaristica?